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Convenzione Istitutiva

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La convenzione istitutiva del "Centro" (1986)
Convenzione per la costituzione di un “Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari"

Tra l'Università di Torino (...), l'Università di Padova C..) e l'Università di Pisa C..) si conviene e si stipula quanto segue:

a. Scopi e natura del Centro

1. A partire dall'anno accademico 1982/83 è costituito, ai sensi dell'art. 91 del Decreto presidenziale 11/7/1980 n. 382, il "Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari", tra le Università di Padova (su proposta della Facoltà di Scienze Politiche), Pisa (su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia), Torino (su proposta della Facoltà di Scienze Politiche) .

2. Scopo del Centro è la promozione e lo sviluppo della storia militare in tutte le sue componenti, come la storia delle guerre, la storia delle istituzioni militari, la storia della scienza e della tecnica militare, la storia della storiografia militare, la sociologia militare, più tutti i campi di ricerca utili all'approfondimento della storia militare nazionale e internazionale.

3. Per raggiungere questo scopo, il Centro si propone di sperimentare e sviluppare, a livello di pratica didattica e di ricerca scientifica, una collaborazione tra enti e studiosi italiani e stranieri, militari e civili, universitari e non universitari, capace di superare ogni forma di separazione tra Paese e Forze Armate, tra storia generale e storia militare. Questa collaborazione deve concretarsi sia in attività didattiche vere e proprie, come seminari e cicli di lezione rivolte agli studenti ed a tutti i cittadini, sia in attività di ricerca scientifica a vari livelli, sempre col concorso di tutti gli enti e studiosi interessati.

4. Possono aderire alla convenzione istitutiva del Centro le Università italiane che ne facciano motivata richiesta, previo parere favorevole del Consiglio di gestione del Centro di cui all' art. 6. Possono stabilire rapporti con il Centro gli enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che svolgono attività affine, previo parere favorevole del Consiglio di gestione del Centro.

b. Organi del Centro

5. Sono organi del Centro il Consiglio di gestione ed il Comitato Scientifico.

6. Il Consiglio di gestione è composto da professori universitari di ruolo, ordinari ed associati, designati dalle Università convenzionate nel numero massimo di due per ogni Ateneo, su proposta delle Facoltà interessate.

7. Il Comitato Scientifico è composto:
a. dai membri del Consiglio di gestione;
b. da studiosi di storia militare, nominati dal Consiglio di gestione, su proposta del Comitato scientifico stesso.

8. Il Consiglio di gestione, sentito il Comitato scientifico, nomina il Presidente del Centro ed uno o più Vicepresidenti, scelti tra i membri del Comitato scientifico, e il Segretario generale, scelto tra i membri del Comitato di gestione. II Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario generale restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9. Il Consiglio di gestione è responsabile del funzionamento del Centro, provvede agli adempimenti organizzativi ed amministrativi inerenti, in particolare, all'approvazione dei bilanci e di una relazione annua. Esercita tali funzioni attraverso il Segretario generale.

10. Il Comitato scientifico è responsabile dell' attività scientifica del Centro, elabora e coordina i progetti di ricerca, cura la collaborazione tra Università, Uffici storici militari ed altri enti e studiosi, organizza la partecipazione a congressi e convegni nazionali ed internazionali, valuta i risultati delle ricerche condotte con i fondi del Centro.

11. Per la sua attività il Centro può richiedere, ricevere e gestire, secondo le norme della contabilità pubblica, contributi di enti pubblici e privati e di persone fisiche.

12. La sede del Centro è stabilita presso l'Università degli Studi di Torino. Un eventuale mutamento di sede, proposto dal Consiglio di gestione, dovrà essere approvato da tutte le Università che hanno promosso la costituzione del Centro o vi hanno aderito successivamente.

13. Per tutto quanto non è previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Torino, li 15 aprile 1986.
 

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